Dal 1 giugno 2021 sono entrate in vigore alcune modifiche apportate al codice della proprietà intellettuale cinese.
Al fine di attuare al meglio la legge sui brevetti, la CNIPA (amministrazione nazionale cinese della proprietà intellettuale) sta ancora lavorando alla revisione del regolamento di attuazione ed alle linee guida per l’esame.
A seguire vengono riportate le modifiche che avranno maggior impatto.
A partire dal 1 giugno 2021:
1. DESIGN
- Possono essere depositate domande di design o modello parziale.
- Le domande di design possono rivendicare la priorità nazionale cinese.
- Le domande di design depositate dal 1° giugno 2021 avranno un protezione di 15 anni (non più 10). Per quanto riguarda le domande di design depositate anteriormente al 1 giugno, ma ancora in sospeso, sarà possibile ripresentare le stesse al fine di ottenere 15 anni di protezione.
2. ASPETTI PROCEDURALI
Nell'esame preliminare, nell'esame di merito e nel riesame saranno esaminati:
- “il principio di buona fede” e
- “se l'invenzione riguarda metodi di trasformazione nucleare e materiali ottenuti”.
3. BREVETTI FARMACEUTICI
Per i brevetti di invenzione di nuovi farmaci, il termine di protezione può essere compensato su richiesta (richiedendo un Patent Term Extension -PTE- si rimanda all’articolo dedicato a questo tema: Cina, brevetti farmaceutici: adeguamento della durata del brevetto (PTA) ed estensione della durata del brevetto (PTE)).
Il Richiedente può fare richiesta entro 3 mesi dalla data di ottenimento dell'autorizzazione del nuovo farmaco.Il periodo compensato non può superare i cinque anni, efd il totale termine effettivo del diritto di brevetto -dopo l’approvazione del nuovo farmaco- non deve superare i 14 anni.
4. PROTEZIONE DEI BREVETTI E LORO APPLICAZIONE
- Il presunto contraffattore può richiedere all'Ufficio Brevetti il rilascio di un report su modello di utilità e design.
- E’ possibile richiedere la licenza aperta.
- Il termine di protezione può essere compensato su richiesta (con Patent Term Adjustement –PTA-). In sostanza, per i brevetti concessi
- dopo quattro (4) anni dalla data della domanda; e
- tre (3) anni dalla richiesta di esame di merito,
il CNIPA su richiesta del titolare del brevetto “deve compensare la durata del brevetto per irragionevole ritardo nella prosecuzione del brevetto, salvo ritardi causati dal richiedente” (Art. 42.3 legge brevetti cinese).
I dettagli su come eseguire quanto sopra riportato non sono ancora chiari. Secondo il parere del CNIPA, il richiedente o titolare del brevetto può presentare la richiesta (entro 3 mesi dalla comunicazione ufficiale della concessione del brevetto), ma detta richiesta sarà esaminata solo dopo l’emanazione del Regolamento di attuazione della Legge sui brevetti.
(Per approfondimento, si rimanda al seguente link: Cina, brevetti farmaceutici: adeguamento della durata del brevetto (PTA) ed estensione della durata del brevetto (PTE))
