Marchio della Comunità Europea - Diritto del titolare di vietare a terzi, nei cinque anni successivi alla registrazione, l'uso di un marchio successivo identico o simile per prodotti o servizi identici o simili, sulla base della sola registrazione, anche in assenza della prova di uso effettivo del marchio anteriore.
Con sentenza del 21 dicembre 2016 -causa C-654/15- la CGCE (Corte di Giustizia dell'Unione Europea) ha definitivamente chiarito che il disposto degli artt. 15, par. 1, e 51, par. 1, lett. a), del regolamento CE n. 207/2009 stabilisce un vero e proprio periodo di grazia di cinque anni decorrente dalla registrazione a favore del titolare del marchio dell'Unione Europea, durante il quale quest'ultimo non può essere dichiarato decaduto dai suoi diritti né per una parte, né per la totalità dei prodotti e servizi rivendicati.
La Corte di Giustizia ha anche fornito la propria interpretazione dell'art. 9, par. 1, lett. b), del regolamento CE n. 207/2009 in relazione alle modalità operative del giudizio di confondibilità tra un marchio registrato dell'Unione Europea e un segno ritenuto in contraffazione di esso, nel periodo quinquennale successivo alla registrazione.
Viene quindi confermato dalla CGCE che, nel corso del periodo di cinque anni successivo alla registrazione di un marchio dell'Unione Europea, al fine determinare se i prodotti o i servizi dell'asserito contraffattore presentino identità o somiglianza con quelli oggetto della registrazione in questione, occorre fare riferimento ai prodotti e ai servizi rivendicati con la registrazione del marchio e non ai prodotti o servizi in relazione ai quali il marchio sia stato effettivamente utilizzato.
