RIVALUTAZIONE BREVETTI E SUCCESSIVO AMMORTAMENTO - Cospicui risparmi d’imposta

L’articolo 110 del Decreto Agosto (Decreto Legge 104 del 2020) ha riaperto i termini per rivalutare i beni d’impresa apportando modifiche rispetto alla medesima disposizione contenuta nella Legge di Bilancio 2020 (art. 1 commi da 696 a 704 Legge 160 del 2019).

Nel presente articolo esamineremo un esempio di rivalutazione di brevetto per invenzione industriale.
Lo stesso esempio può essere applicato a quella che normalmente viene chiamata "famiglia di brevetti".

Grossolanamente una famiglia di brevetti è costituita da un insieme di brevetti, che hanno come oggetto la medesima invenzione, ma producono effetti in paesi diversi. Tutti i brevetti della famiglia devono avere la caratteristica di rivendicare la cosiddetta "priorità unionista" sul medesimo brevetto che è chiamato anche brevetto prioritario. La valutazione economica di un brevetto è quasi sempre eseguita in realtà sono una famiglia di brevetti tranne il caso in cui esista un brevetto solitario in un solo Stato.

Per effettuare la rivalutazione i Brevetti devono essere iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione si esegue nel bilancio 2020.

La rilevanza dell’operazione è sia civilistica che fiscale con versamento di imposta sostitutiva.
L’ambito soggettivo riguarda le società di capitali, gli enti commerciali residenti, le società di persone, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti, i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.
La rivalutazione non può essere eseguita da soggetti che seguono per il bilancio le regole IAS/IFRS.
L’aliquota da versare per la rivalutazione è pari al 3% da calcolarsi sul valore della rivalutazione.
Il versamento dell’imposta può essere effettuato in una od al massimo tre rate annuali di pari importo.
La base imponibile è pari al maggiore valore iscritto a bilancio che è uguale al valore attribuito al bene, al massimo del valore corrente a cui si sottrae il costo iscritto in bilancio precedentemente.
Il riconoscimento dei valori decorre dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata effettuata la rivalutazione.

La normativa fiscale permette di ammortizzare un brevetto in soli due anni. Se si segue questa via in pratica l'ammortamento viene a cadere in un solo anno in quanto gli ammortamenti decorrono dal primo esercizio successivo alla rivalutazione quindi dal nostro esempio dal 31 dicembre 2021.

La riserva di rivalutazione non può essere distribuita senza tassazione. Se un’impresa volesse distribuirla deve pagare un’imposta sostitutiva del 10%.

Immaginiamo di avere un brevetto a bilancio per 50.000 Euro. Immaginiamo che questo valore rappresenti il costo sostenuto per la brevettazione dell’invenzione compresi i costi di consulenza.

Si tratta del modo di registrare in bilancio il Brevetto più comune ma non certo il più corretto.
I brevetti andrebbero iscritti a bilancio a valore zero e le spese di consulenza e le tasse versate spesate nell’anno in cui si sostengono.

Tuttavia, non posso fare un esempio che non ricalchi il modo più comune di contabilizzare il brevetto anche se a mio avviso è assolutamente non ottimale.

Immaginiamo che al 31 dicembre 2019 ci sia un fondo di ammortamento di 25.000 Euro, ne risulta un valore netto contabile al 31 dicembre 2019 di 25.000 Euro che è generato sottraendo al valore del brevetto il fondo di ammortamento.

Immaginiamo che la rivalutazione del brevetto sia di 950 mila Euro. A questo punto il valore del brevetto rivalutato sarà dato dalla somma di 950.000 Euro più i 50.000 mila Euro di costo storico, portando il valore del brevetto rivalutato al 31 dicembre 2021 a 1.000.000 Euro.

A questo punto calcoliamo l’imposta sostitutiva di rivalutazione pari a 28.500 Euro che si ottiene applicando il 3% al maggior valore del brevetto rispetto a quello di iscrizione a bilancio (950.000 Euro). Dobbiamo iscrivere a bilancio anche una riserva di valutazione pari a 921.500 Euro (pari alla differenza tra il maggior valore iscritto e l’imposta sostitutiva). Quindi, l’imposta sostitutiva sommata alla riserva di rivalutazione è pari al valore della rivalutazione (950.000 Euro) da non confondersi con il valore del brevetto rivalutato (1.000.000 Euro).

A questo punto immaginiamo di ammortizzare il brevetto.

Per fare le cose per bene, dovremo calcolare quale sia la vita utile della tecnologia. Noi tutti sappiamo che un brevetto può avere effetti in Italia fino a 21 anni nel caso vi sia un brevetto italiano di base e uno europeo. Tuttavia la stragrande maggioranza dei brevetti viene lasciata decadere intorno a 7-8 dal deposito della domanda. Questo perché la tecnologia cambia in continuazione. Quindi se conosciamo la vita utile di questa invenzione dovremmo praticare un ammortamento sulla base di questo orizzonte temporale.
A mio avviso non deve assolutamente essere presa in considerazione la vita amministrativa residua del brevetto (generalmente 20 anni). Nel nostro esempio un brevetto viene ammortizzato secondo i dettami fiscali e quindi in 3 anni con aliquota del 50 % per rendere più veritiero l’esempio immaginiamo già un anno di ammortamento e quindi 1 anno residuo con un’aliquota del 50%. Annualmente avremo un ammortamento post rivalutazione di 950.000 Euro l’anno contro i 25.000 Euro del primo anno. Già da questo si vede l’enorme vantaggio fiscale dell’operazione. Se calcoliamo il risparmio per maggiori ammortamenti a contare dal 2021 arriviamo alla ragguardevole cifra di 236.550 Euro di risparmio di imposte!
Se poi volessimo distribuire la riserva dovremmo pagare 92.150 Euro di imposta ed avremmo comunque un vantaggio fiscale di 144.397 Euro di risparmio di imposta.

Tutte queste operazioni hanno senso solo se l’impresa produce utili.

Se questo avvenisse sarebbe folle non avvantaggiarsi di questa opportunità.

Fabio Giambrocono, Milano 21 ottobre 2020

 
 

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