In data 10 gennaio 2017 sulla Gazzetta Ufficiale locale è stato pubblicato il nuovo codice di Proprietà Industriale turco, che disciplina tutta la materia in precedenza oggetto di leggi separate.
In materia di marchi, le più interessanti novità sono le seguenti:
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sarà possibile presentare accordi di coesistenza o lettere di consenso in risposta ad azioni ufficiali di rifiuto di un marchio;
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nel corso di un procedimento di opposizione subita, il depositante avrà il diritto di chiedere all’opponente di presentare prove di uso effettivo del marchio, laddove questo sia registrato da più 5 anni;
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il termine per presentare opposizioni, prima previsto in tre mesi, è stato abbreviato a due mesi;
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si potrà utilizzare, come base per un’opposizione, lo status di marchio notorio, anche se il marchio non è registrato in Turchia;
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si potrà utilizzare, come base per un’opposizione, la malafede;
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nel corso del procedimento di opposizione, l’Ufficio Marchi inviterà le parti a trovare una soluzione amichevole della controversia;
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viene estesa la definizione giuridica del marchio, che potrà comprendere ora anche suoni, aromi e marchi di colore, in conformità di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia;
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non possono essere registrati marchi che consistano soltanto o contengano indicazioni geografiche;
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alle domande di marchio internazionali che designano la Turchia attraverso il Protocollo di Madrid verrà assegnata la data di deposito corrispondente a quella di ricevimento da parte dell’Ufficio Marchi turco http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/ ;
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in fase di rinnovo sarà possibile limitare l’ambito di protezione eliminando intere classi o singole voci all’interno delle classi (fino ad oggi l’unica opzione per procedere a ciò è consistita nel presentare, prima della domanda di rinnovo, una separata richiesta di limitazione);
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viene introdotto il principio dell’acquiescenza, in base al quale il titolare di un marchio a conoscenza dell’uso contraffattorio di un marchio simile al proprio che non abbia agito a difesa dei propri diritti per 5 anni consecutivi non avrà diritto a richiederne la cancellazione, salvi i casi di uso in malafede.
